Il termine "stalking" di derivazione anglosassone significa
letteralmente "caccia in appostamento o furtiva" e sintetizza tutta una
serie di comportamenti reiterati ed ossessivi tenuti da un individuo (lo
stalker) nei confronti della vittima designata.
In cosa si sostanziano questi comportamenti: aspettare, inseguire,
carpire informazioni e/o movimenti, abitudini di vita quotidiana della
vittima, cercarne un contatto o inviarle regali, fiori, sms,telefonate o
comunque manifestare segni di affetto o attenzione non richiesti, né
tanto meno graditi dal destinatario per cui sono invece veri e propri
atti persecutori.
Il delitto di stalking è previsto dal codice penale italiano novellato di
recente dal D.L.23.02.2009 N.11, Decreto Maroni, che ha introdotto
l'art.612-bis rubricato "Atti persecutori", configurandolo nella condotta
di chi in modo reiterato "…minaccia, molesta taluno in modo da
cagionare un perdurante stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare
il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o
di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero
costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".
Tale delitto è punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni,
mentre essa è aumentata se il delitto è commesso ai danni del coniuge
legalmente separato e/o divorziato o di soggetto legato da vincoli di
relazioni con il reo; la pena è ulteriormente aggravata sino alla metà
quando il delitto è commesso nei confronti di minori, donne in
gravidanza, disabili o con l'uso di armi o da soggetto travisato.
Necessita per la sua punibilità la querela della vittima da sporgere
entro 6 mesi (anziché i canonici 90 giorni) dall'ultimo atto
persecutorio, fatti salvi i casi in cui si procede d'ufficio (vittime
minori, disabili o in quanto circostanza aggravante di omicidi o
violenze sessuali).
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