Il termine "stalking" di derivazione anglosassone significa  letteralmente "caccia in appostamento o furtiva" e sintetizza tutta una serie di comportamenti reiterati ed ossessivi tenuti da un individuo (lo  stalker) nei confronti della vittima designata.  In cosa si sostanziano questi comportamenti: aspettare, inseguire,  carpire informazioni e/o movimenti, abitudini di vita quotidiana della  vittima, cercarne un contatto o inviarle regali, fiori, sms,telefonate o  comunque manifestare segni di affetto o attenzione non richiesti, né  tanto meno graditi dal destinatario per cui sono invece veri e propri  atti persecutori. Il delitto di stalking è previsto dal codice penale italiano novellato di  recente dal D.L.23.02.2009 N.11, Decreto Maroni, che ha introdotto  l'art.612-bis rubricato "Atti persecutori", configurandolo nella condotta  di chi in modo reiterato "…minaccia, molesta taluno in modo da  cagionare un perdurante stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o  di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero  costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".  Tale delitto è punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni,  mentre essa è aumentata se il delitto è commesso ai danni del coniuge  legalmente separato e/o divorziato o di soggetto legato da vincoli di  relazioni con il reo; la pena è ulteriormente aggravata sino alla metà  quando il delitto è commesso nei confronti di minori, donne in  gravidanza, disabili o con l'uso di armi o da soggetto travisato.  Necessita per la sua punibilità la querela della vittima da sporgere  entro 6 mesi (anziché i canonici 90 giorni) dall'ultimo atto  persecutorio, fatti salvi i casi in cui si procede d'ufficio (vittime  minori, disabili o in quanto circostanza aggravante di omicidi o  violenze sessuali).  Indietro                                                                                    Avanti  © 2010 studiolucchesenargiso.it