Nella Grecia antica si ha notizia di logografi che stendevano per  iscritto, dietro compenso, i discorsi, che poi le parti avrebbero  recitato in tribunale; nel mondo ellenistico era invece il retore a  sostenere le ragioni delle parti; a Roma i patroni od oratores avevano  la funzione di esercitare pressioni di varia natura sulle giurie, mentre  gli advocati o iurisconsulti soccorrevano le parti con una vera  consulenza giuridica; in epoca bizantina, in Oriente erano avvocati  soltanto coloro che avevano frequentato una scuola di diritto, mentre  in Occidente solo il ritorno alla pratica del diritto romano riportò  l'avvocato alla sua funzione di rappresentante delle parti in giudizio.  Si formò allora una classe di causidici, che adempivano alla duplice  funzione di consiglieri e di rappresentanti delle parti. Situazione che  però non durò a lungo, perché ben presto le due funzioni furono  separate e ai causidici rimase quella di consiglieri, mentre gli avvocati  esercitarono la rappresentanza delle parti. In processo di tempo la  rappresentanza in giudizio delle parti fu affidata a un procuratore,  mentre all'avvocato rimase la difesa. La Rivoluzione francese diede a  questi professionisti i mezzi per meglio tutelare gli interessi propri,  della giustizia e della clientela. In Italia, fin dal 1874 la legge sancì la  distinzione delle professioni di avvocato e di procuratore, obbligò  all'iscrizione nell'albo, ecc.  Indietro © 2010 studiolucchesenargiso.it